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Sottocategoria della patente A, che ha assunto tale
nome il 1° Luglio 1996, si può conseguire dai 16
anni di età, sostenendo una prova teorica a quiz e
una prova pratica su motociclo di potenza non
superiore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e
125 cc.
Con l'ultima modifica del 1° ottobre 1999, abilita
alla conduzione di motocicli leggeri (fino a 125 cc
e con potenza non superiore agli 11 kW) conducibili,
così come per tutti gli altri motoveicoli
(motocarri, quadricicli e motocarrozzette), senza
passeggero, il quale si potrà trasportare solo al
compimento del 18° anno.
Prima di tale data (dal 1° Luglio 1996 al 1° ottobre
1999) tale patente, al compimento del 18° anno,
diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni,
quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti).
Prima di quest'ultima forma dal 30 settembre '93 al
30 giugno '96, si potevano guidare 125, con
limitazioni di potenza e rapporto potenza peso pari
alla patente A limitata, mentre il passeggero era
trasportabile solo a partire dai 18 anni.
Prima ancora, dal 26 aprile '88 al 30 settembre '93,
si potevano portare 125, senza limitazioni di alcun
tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva
essere condotto solo a partire dei 18 anni.
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Conseguibile a diverse età e con differenti
modalità:
- Accesso
graduale (A2), che comporta l'esistenza di un
periodo (di due anni) durante il quale il patentato
non può condurre motocicli di potenza superiore a 25
kW e con rapporto potenza/peso (kw/kg) maggiore di
0,16; non vi è però il limite di cilindrata.
Trascorso questo periodo, non esiste più limitazione
di potenza massima.
- Accesso diretto
(A3), che permette, sotto determinate condizioni
(prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un
motociclo di potenza massima pari ad almeno 35 kW),
di condurre da subito motoveicoli di qualsiasi
potenza massima.
- Va inoltre
ricordato che se la prova pratica è sostenuta con un
motociclo senza marce o con cambio automatico, non è
possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di
cambio meccanico. La Vespa classica, per la legge
vigente, è considerata a cambio automatico
nonostante è noto che abbia le marce. Rimane salva
la possibilità di condurre qualsiasi motociclo fino
a 125 cc di cilindrata per chi possiede anche la
patente B (vedi oltre).
- La patente A
abilita anche alla conduzione dei veicoli
conducibili con patente A1
Se si ha un'età compresa tra i 18 e i 20 anni la
patente A è conseguibile con la sola modalità ad
accesso graduale. In tal caso la prova va sostenuta
con un motociclo di potenza massima di 25 kW e con
un rapporto potenza peso di 0,16 kW/kg massimo, di
cilindrata uguale o superiore a 120 cc e che
raggiunga la velocità di almeno 100 km/h, e si viene
abilitati alla conduzione di tutti i motoveicoli
(compresi tutti i motocicli fino a 25 kW e con un
rapporto potenza peso di 0,16 kW/kg massimo) anche
con passeggeri e di tutte le macchine agricole che
rispettino i limiti di massa e di potenza valevoli
per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW
decade dopo due anni.
Se si hanno almeno 21 anni è possibile, come detto,
conseguire la patente ad accesso diretto. È però
necessario sostenere la prova con un motociclo di
potenza uguale o superiore a 35 kW. Con i motocicli
che hanno una potenza > 25 kW e < 35 kW non è
possibile sostenere la prova pratica di guida e per
poter guidare tali motocicli è ugualmente necessaria
la patente A ad accesso diretto.
La prova d'esame sia per la Patente A1, sia per la
A2, sia per la A3, consta di due parti principali:
La prima prevede una prova di circolazione su strada
ove l'esaminando deve dimostrare abilità nel gestire
il mezzo e dimostrare di conoscere le fondamentali
regole del codice della strada, quindi rispettare i
limiti di velocità, precedenze, saper usare gli
indicatori di direzione e i disposiivi di arresto
(freni). La seconda prevede un percorso delimitato
da comuni birilli formato da quattro parti: slalom
tra 5 birilli, 2 giri su percorso a forma di 8,
passaggio stretto (largo 60cm piu della larghezza
della moto) da effettuare in 2a marcia, frenata di
emergenza dopo accelerazione 1a e 2a marcia lungo 25
metri, con obbligo di fermarsi in un determinato
spazio.
Solo per quanto riguarda l'esame per il
conseguimento della Patente A3, nella prova su
circuito, all'esaminando è consentito appoggiare il
piede a terra 2 volte. Per la A1 ed A2 non c'è
questa possibilità.
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Età minima richiesta: 18 anni. Conseguibile
sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su
un'autovettura.
Abilita a condurre:
- gli autoveicoli
di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate
e che abbiano un numero di posti a sedere non
superiori a 8 escluso il conducente. È quindi
consentita la conduzione di autocarri e di
autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa
indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È
possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che
non superi nella massa complessiva i 750 kg.
- gli autoveicoli
trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella
massa complessiva, purché quest'ultimo non ecceda, a
pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e
che il complesso non superi la massa di 3,5
tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere
superata solo nel caso in cui il rimorchio non
superi i kg.750 di PTT (peso totale a terra)
- tutte le
macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
- tutte le
macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) che
abbiano massa inferiore a 3,5 tonnellate e purché
non siano veicoli eccezionali.
- Si possono
anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cc ma
solo in Italia. La patente B abilita anche alla
conduzione dei veicoli conducibili con patente A
tranne i motocicli (quelli fino a 125 cc sono
conducibili solo in Italia). Le patenti rilasciate
prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione
di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per
la guida all'estero è necessario superare un esame
pratico), quelle antecedenti il 1 gennaio 1986
valgono anche nel resto dell'Europa.
- tricicli e
quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti
non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o
potenza)
Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni
viene definito come neopatentato. Ai sensi dell'art.
117 CDS può condurre tutti i veicoli indicati dal
giorno del conseguimento della patente, ma ha
l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in
autostrada e di 90 km/h sulle strada extraurbane
principali. Superare i limiti (con una tolleranza
del 5% a favore del neopatentato) comporta la
sospensione della patente per un periodo che va dai
2 agli 8 mesi. L'applicazione dell'art. 117 si
accompagna all'applicazione dell'art. 142 CDS.
La prova d'esame è effettuata su strada con la
presenza a bordo dell'istruttore e dell'ingegnere
della motorizzazione. Le principali manovre
richieste sono il parcheggio in retromarcia,
l'inversione in tre tempi e la regolare circolazione
cittadina, con particolare attenzione al rispetto
delle precedenze, agli STOP, alle strisce pedonali,
ad una corretta impostazione della traiettoria nelle
svolte a sinistra e a destra, all'utilizzo degli
indicatori di direzione, del cambio, dei freni e
degli specchietti.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il
doppio dei punti previsti per un conducente non
neopatentato.
La posizione di neopatentato rimane valida nel
periodo considerato anche se intanto il titolare
consegue una patente C o superiore.
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Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di
autoveicoli conducibili con la patente B con
agganciato un rimorchio con massa complessiva a
pieno carico superiore a 750 Kg oppure quando il
rimorchio superi, come massa complessiva, la massa a
vuoto del veicolo trattore ed il complesso (trattore
+ rimorchio) sia superiore a 3,5 t.Essendo
un'estensione della patente B, la patente B+E
abilita anche alla conduzione dei veicoli
conducibili con patente B.
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Conseguibile a 18 anni, (con obbligo di aver
conseguito la patente di categoria B da almeno 6
mesi) abilita alla conduzione di tutti gli
autoveicoli e tutte le macchine operatrici
(sgombraneve o spargisale) fino a 7,5 tonnellate. Se
la massa supera le 7,5 t il conducente deve avere 21
anni oppure anche di età minore ma in possesso del
certificato di abilitazione professionale tipo KC. È
quindi consentita la conduzione di grossi autocarri,
trattori stradali, di mezzi d'opera. È inoltre
consentita la conduzione di autoveicoli trainanti
rimorchi di massa non superiore a 0,75 tonnellate.
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Conseguibile a 18 anni, (con obbligo di aver
conseguito la patente di categoria C) abilita alla
conduzione di veicoli conducibili con la patente C
con agganciato un rimorchio pesante. Consente di
condurre quindi autotreni e autoarticolati,
limitatamente a 7,5 t di massa a pieno carico sino
al compimento del 21o anno di età, salvo il caso in
cui il conducente sia in possesso di certificato di
abilitazione professionale KC. La patente C+E
abilita anche alla conduzione dei veicoli
conducibili con patente B+E.La patente di categoria
C+E non consente di guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno
carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che
abbiano superato 65 anni di età. Se il titolare
possiede anche la Patente D vale anche per la D+E.
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Abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per
il trasporto di persone con più di 9 posti compreso
il conducente. Consente quindi la guida di autobus e
minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a
visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60
anni diventa annuale. La patente non è più
rinnovabile oltre i 65 anni. La patente D abilita
anche alla conduzione dei veicoli conducibili con
patente B. Le patenti D conferite fino al 31
dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli
utilizzabili con patente C.La patente D permette di
guidare solamente veicoli intestati a ditte,
associazioni, parrocchie, squadre sportive,club,
associazioni e circoli vari. Chi sale deve essere
munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare
autobus di linea o gli NCC è necessaria la C.Q.C.,
un certificato che abilita alla guida degli autobus
in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di
tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.
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Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di
autosnodati (autobus costituiti da una motrice e da
un rimorchio, la cui connessione e disgiunzione sono
possibili soltanto in officina). 'La patente D+E
abilita anche alla conduzione dei veicoli
conducibili con patente D e quelli per cui è
necessaria la patente B+E. Invece se il titolare
possiede anche la patente C, non vale anche per la
C+E che dovrà essere conseguita a parte.
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I minorati fisici possono conseguire le patenti A,
B, C Speciali con revisione di norma ogni 5 anni
salvo indicazione diversa della Commissione medica
locale.
I Titolari di Patente Speciale devono rivolgersi
alla Commissione Medica Locale
Tale commissione deve comporsi di:
- Asl
territorialmente competente
- servizi del
distretto sanitario
- 1 medico del
Ministero della Salute
- 1 medico delle
Ferrovie dello Stato
- 1 medico in
Servizio Militare Permanente Effettivo
- 1 medico della
Polizia di Stato
- 1 medico del
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
- 1 ispettore
medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Il Dipartimento dei trasporti riceverà poi la
documentazione
La visita ha un costo diverso a seconda della
struttura a cui ci si rivolge. In taluni casi viene
richiesto il Codice Fiscale, oltre al pagamento
tramite conto corrente delle imposte relative.
Il Dipartimento riceverà tutta la documentazione e
il certificato direttamente dal medico e provvederà
a spedire a domicilio il tagliando adesivo con la
nuova data di scadenza da applicare sulla Patente di
Guida. Nell'attesa del tagliando si può condurre
solo in Italia e solo se in possesso di copia del
certificato medico.
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Questo certificato d'idoneità guida ciclomotori
abilita alla guida dei ciclomotori e dei tricicli
leggeri (tipo l'Ape) e dei quadricicli leggeri e si
consegue all'età di 14 anni con il solo esame
scritto e, dal 1 luglio 2005, deve essere conseguito
anche dai maggiorenni che vogliano condurre i
suddetti veicoli se non sono in possesso di un'altra
patente. Il certificato d'idoneità guida ciclomotori
non è una patente e per questo motivo non può essere
sottoposto agli stessi procedimenti amministrativi
previsti per le patenti di guida. Non sono quindi
previsti la sospensione e ritiro. Ha una validità di
dieci anni.
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