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Capo
I - Disposizioni finali
art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti
allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti
e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
che include anche incidenti e violazioni.
art. 226. Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilità anche da
parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e
nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art.
10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a
trasmettere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico delle
singole strade, allo stato di percorribilità da
parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i
dati risultanti dal censimento del traffico
veicolare, e attraverso il Dipartimento per i
trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al
suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli
incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma
10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio
nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi
d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o
tratti di strade non comprese negli elenchi delle
strade non percorribili, che annualmente sono
pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base
dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per
le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le
autostrade e le strade statali, dalle regioni, per
la rimanente viabilità. Il regolamento determina i
criteri e le modalità per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione
degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
è istituito l'archivio nazionale dei veicoli
contenente i dati relativi ai veicoli di cui
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche
di costruzione e di identificazione, all'emanazione
della carta di circolazione e del certificato di
proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita
istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato
interesse, certificazione relativa ai dati tecnici
ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi
sono a totale carico del richiedente e vengono
stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A.,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie
di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono
stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati,
per ogni conducente, i dati relativi al procedimento
di rilascio della patente, nonché a tutti i
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di
revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati
relativi alle violazioni previste dal presente
codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie
e alle infrazioni commesse alla guida di un
determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti
che si siano verificati durante la circolazione ed
alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente
informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione,
che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresì specificati i contenuti, le
modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento
degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.
art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono
essere installati dispositivi di monitoraggio per il
rilevamento della circolazione, i cui dati sono
destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art.
226, comma 1, e per la individuazione dei punti di
maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad
installare i dispositivi di cui al comma 1 e
contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per
il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle
direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti
sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il
quale il Ministero provvede alla installazione
d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti
dagli interessati per l'attuazione delle
prescrizioni contenute nelle norme del presente
codice
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati
gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla
legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle
tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art.
16 della L. 1° dicembre 1986, n. 870), è integrata
dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per
le spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validità della patente di guida di cui
all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli
importi prevista dall'art. 19 della medesima legge.
Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione
degli importi medesimi alle singole voci contemplate
nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni
tecniche e tecnico-amministrative di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche
necessarie per i servizi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento o di specializzazione post-laurea del
personale del suindicato dicastero, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi
anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare,
collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e
provvista di materiali e stampati vari, necessari
per l'espletamento di tutti i servizi di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei
materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico
dell'archivio nazionale delle strade e dei
censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi versati nei capitoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle
degli importi relativi ai diritti per le operazioni
tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e
permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade,
salvo quanto stabilito per i concessionari di strade
nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle
seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche
necessarie per i servizi, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale o di specializzazione
post-laurea, in merito all'applicazione del presente
codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico
dell'archivio nazionale delle strade di propria
competenza e dei censimenti della circolazione.
art. 229. Attuazione di direttive comunitarie
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla
legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9
marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle
materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi
entro i termini dalle stesse indicati o, comunque,
non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
art. 230. Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei
giovani in materia di comportamento stradale e di
sicurezza del traffico e della circolazione, nonché
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta
come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con i
Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi dell'Automobile Club
d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società
sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni
di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della
promozione ciclistica individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
predispongono appositi programmi, corredati dal
relativo piano finanziario, da svolgere come
attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi gli istituti di istruzione
artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli,
con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli
utenti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le
modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai
Corpi di polizia municipale, nonché di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni
pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le
spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti predispone annualmente un programma
informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo
al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
art. 231. Abrogazione di norme precedentemente in
vigore
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore
del presente codice, salvo quanto diversamente
previsto dalle disposizioni del capo II del presente
titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella
parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393; - regio decreto-legge 16 dicembre
1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre
1951, n. 1583, articolo 3; - legge 12 febbraio 1958,
n. 126, ad eccezione dell'art. 14; - decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1959, n. 420; - legge 7 febbraio 1961, n. 59, art.
25, lettera n); - legge 24 luglio 1961, n. 729, art.
9, sesto comma; - legge 12 dicembre 1962, n. 1702; -
legge 3 febbraio 1963, n. 74; - legge 11 febbraio
1963, n. 142; - legge 26 giugno 1964, n. 434; -
legge 15 febbraio 1965, n. 106; - legge 14 maggio
1965, n. 576; - legge 4 maggio 1966, n. 263; - legge
1° giugno 1966, n. 416; - legge 20 giugno 1966, n.
599; - legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente
al Capo VI; - decreto-legge 21 dicembre 1966, n.
1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14; - legge 9 luglio 1967, n. 572; - legge 4 gennaio
1968, n. 14; - legge 13 agosto 1969, n. 613; - legge
24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai
veicoli; - legge 10 luglio 1970, n. 579; - decreto
del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323; - legge 31 marzo 1971, n. 201; - legge 3 giugno
1971, n. 437; - legge 22 febbraio 1973, n. 59; -
decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito
dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842; - legge 27
dicembre 1973, n. 942; - legge 14 febbraio 1974, n.
62; - legge 15 febbraio 1974, n. 38; - legge 14
agosto 1974, n. 394; - decreto-legge 11 agosto 1975,
n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n.
486; - legge 10 ottobre 1975, n. 486; - legge 25
novembre 1975, n. 707; - legge 7 aprile 1976, n.
125; - legge 5 maggio 1976, n. 313; - legge 8 agosto
1977, n. 631; - legge 18 ottobre 1978, n. 625, art.
4, terzo comma; - legge 24 marzo 1980, n. 85; -
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo
comma, per la parte relativa al testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393; - legge 10 febbraio 1982, n. 38; -
legge 16 ottobre 1984, n. 719; - legge 11 gennaio
1986, n. 3; - decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
articoli 8, 9, 14, 15 e 16; - legge 14 febbraio
1987, n. 37; - legge 18 marzo 1988, n. 111; - legge
24 marzo 1988, n. 112; - legge 24 marzo 1989, n.
122, titolo IV; - legge 22 aprile 1989, n. 143; -
decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito
dalla legge 4 agosto 1989, n. 284; - legge 23 marzo
1990, n. 67; - legge 2 agosto 1990, n. 229; - legge
15 dicembre 1990, n. 399; - legge 8 agosto 1991, n.
264, art. 7, comma 3; - legge 14 ottobre 1991, n.
336; - legge 8 novembre 1991, n. 376; - legge 5
febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni
comunque contrarie o incompatibili con le norme del
presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo
II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in
vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio
1978, n. 27.
Capo II - Disposizioni transitorie
art. 232. Norme regolamentari e decreti
ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme
del presente codice, è demandata ai Ministri
competenti l'emanazione di norme regolamentari di
esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, salvi i diversi termini
fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli
previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13
giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi
dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione,
rimangono in vigore nelle singole materie le
disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
art. 233. Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi
dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di
mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice.
Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano
alle competizioni sportive su strada che avranno
luogo dal 1° gennaio 199*4. Fino a quella data si
applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute
nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
art. 234. Norme transitorie relative al titolo II
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle
disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno
un periodo transitorio durante il quale restano
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli
accessi al momento esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e
concessioni previste dal titolo II ed alle relative
formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente
codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate
anteriormente al detto termine devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno
dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti
salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei
rispettivi disciplinari di autorizzazione o di
concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente codice devono essere emanate le direttive
di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere
adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e
3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno
successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione
permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante
segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In
caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere
conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è consentito il
permanere della segnaletica attualmente esistente.
Entro lo stesso termine devono essere realizzate le
opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si
applicano successivamente alla delimitazione dei
centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo
2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti
si applicano le previgenti disposizioni in materia.
art. 235. Norme transitorie relative al titolo
III
1. Le disposizioni concernenti le nuove
classificazioni dei veicoli e la determinazione
delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo
che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati
entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà
di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III
relative ai veicoli a trazione animale, slitte e
velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre
1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.
A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del
titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre
1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione,
restando salva la facoltà di applicazione immediata,
a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
può, con propri decreti, disporre che determinati
requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali
siano applicati in tempi più brevi di quelli
stabiliti nel presente articolo, in relazione anche
all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del
titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a
tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme
già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte
di circolazione, alle loro caratteristiche ed al
loro rilascio, alle formalità relative al
trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al
rilascio della carta provvisoria di circolazione di
cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli
adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96,
97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1°
ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed
entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le
procedure per il rilascio e le annotazioni in corso,
secondo le norme già vigenti, continuano e la carta
di circolazione rilasciata secondo esse conserva
piena validità. Parimenti conservano piena validità
le carte di circolazione tuttora esistenti, fino
alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti
decreti; in tale momento la carta deve essere
adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli
100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre
1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e
la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici
di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su
strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici), sia in merito alle caratteristiche che
alla costruzione ed omologazione, alla circolazione,
alla revisione ed alla targatura, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente
articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la
data di entrata in vigore dei decreti attuativi
previsti nel presente articolo conservano, ai fini
della immissione in circolazione delle macchine
agricole e delle macchine operatrici, la validità
fino alla scadenza temporale; per le omologazioni
prive di scadenza temporale questa è fissata al
compimento del quinto anno dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno
eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia, che possono essere immesse
in circolazione senza necessità dei successivi
adeguamenti, con la classificazione prevista dalle
disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque
non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi
costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati,
di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e),
immessi in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice, si applicano le
disposizioni previgenti.
art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV
1. Le disposizioni del presente codice sulle
patenti di guida si applicano alle nuove patenti
relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano
rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle
patenti rilasciate a seguito di esame superato
successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure
in corso a quel momento sono osservate e le patenti
rilasciate secondo le norme già vigenti conservano
la loro validità. Parimenti conservano validità le
patenti già rilasciate alla predetta data. Tale
validità dura fino alla prima conferma di validità o
revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o
128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procederà, all'atto della conferma o della
revisione, a conformare la patente alle nuove norme.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di
patenti di categoria B o superiore, rilasciate
anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei
motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno
essere adeguate alle norme del presente codice entro
un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale
data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
art. 237. Norme transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad
osservare i comportamenti imposti dal presente
codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i
ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di
assicurazione sulla responsabilità civile di cui
all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla
stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24
dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione delle macchine agricole può essere
stipulato, in relazione alla effettiva circolazione
delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di
cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni
amministrative principali ed accessorie e ad
osservarsi le disposizioni concernenti le procedure
di accertamento e di applicazione, rispettivamente
previste dalle disposizioni previgenti.
art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si
applicano dal 1° gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati previsti dal presente
codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua
entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme
anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a
tale organo alla data di entrata in vigore della
legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite
dal presente codice alla competenza del giudice di
pace.
art. 239. Norme transitorie relative al titolo
VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti
dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire
dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio
dei dati necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà
essere completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di
cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1°
ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio
successivo.
art. 240. Entrata in vigore delle norme del
presente codice
1. Le norme del presente codice entrano in
vigore il 1° gennaio 1993. |
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